- Studio Legale Maccarrone
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- Ottobre 20, 2025
La Legge 18 luglio 2025 n. 106, intitolata ‟Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 luglio 2025, sancisce un nuovo punto di approdo con riguardo alle tutele previste per questa particolare categoria di lavoratori. Il provvedimento riconosce infatti, all’art. 1, per i lavoratori sia pubblici che privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto a un congedo straordinario, continuativo o frazionato, non retribuito, fino a 24 mesi, con conservazione del posto di lavoro e possibilità di riscatto contributivo del periodo di assenza. La sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente. L’Inps ha chiarito che, nel corso del congedo, non maturano né ferie né tredicesima mensilità né trattamento di fine rapporto, pur continuando tali periodi a valere ai fini dell’anzianità assicurativa. Tuttavia, l’assenza di un sostegno economico durante i due anni potrebbe ridurre la reale accessibilità della misura per le famiglie con risorse economiche limitate, rendendo per molti un diritto riconosciuto solo in teoria ma difficile da esercitare concretamente.
Tra le innovazioni di maggior impatto introdotte dalla nuova legge figura il diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile (smart working) per i lavoratori che abbiano usufruito del congedo straordinario. In base al comma 4 dell’articolo in esame, una volta concluso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha il diritto di essere prioritariamente ammesso, compatibilmente con le caratteristiche delle proprie mansioni, alla modalità di lavoro agile prevista dalla L. n. 87/2017. Questa disposizione risponde all’esigenza di offrire un percorso di graduale reinserimento, favorendo un bilanciamento tra le necessità di salute e la ripresa dell’attività lavorativa. Il legislatore, infatti, riconosce la particolare vulnerabilità della categoria di lavoratori di cui sopra e dunque la necessità di soluzioni organizzative flessibili, che permettano loro di rientrare gradualmente nel contesto lavorativo, tutelando al contempo la loro salute e la continuità occupazionale.
Un aspetto innovativo introdotto dalla nuova Legge 106 riguarda l’ampliamento delle tutele anche ai lavoratori autonomi e ai titolari di partita Iva, una categoria che in passato era rimasta esclusa dai benefici previsti dalla Legge 104 del 1992, di cui la Legge in esame risulta essere un’integrazione. I professionisti con partita Iva colpiti da patologie oncologiche o invalidanti avranno infatti la possibilità di sospendere la propria attività fino a un massimo di 300 giorni, continuando a mantenere attiva la loro posizione previdenziale e contributiva. Si tratta di una misura significativa per chi, fino a oggi, rischiava di essere costretto a chiudere definitivamente la propria attività in caso di malattia grave. L’estensione ai lavoratori autonomi rispecchia l’evoluzione del mercato del lavoro in Italia, sempre più caratterizzato da forme di occupazione indipendente, e risponde all’esigenza di ampliare le tutele sociali anche a chi non rientra nei tradizionali rapporti di lavoro subordinato.
Rispetto alla previgente disciplina, contenuta non in un’unica legge ma in una serie di disposizioni rinvenibili nell’ordinamento, l’art. 2 della Legge in esame prevede, per la medesima categoria di lavoratori di cui al precedente articolo, dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntivo per visite, esami e cure mediche, estese anche ai lavoratori con figli minori affetti dalle stesse patologie. Per coloro che usufruiscono di tale permesso è prevista un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia, oltre alla copertura figurativa della contribuzione. Nel settore privato, l’indennità anzidetta è corrisposta direttamente dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata mediante conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
Si prevede poi, all’art. 3 della presente Legge, anche l’istituzione di premi di laurea in memoria di pazienti oncologici, nonché l’adeguamento tecnologico dell’INPS per la gestione di tali nuove misure, mediante stanziamenti e fondi prestabiliti.
Senza dubbio, sin da uno sguardo preliminare, si nota che la L. 18 luglio 2025 n. 106 rappresenta un significativo passo in avanti con riguardo alle tutele previste per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, offrendo risposte concrete a una platea di circa 3,6 milioni di persone, di cui una su tre in età lavorativa, spesso a rischio di esclusione sociale e lavorativa. L’approvazione all’unanimità del provvedimento da parte del Senato denota l’ampio consenso istituzionale, ma nonostante ciò è possibile evidenziare alcune criticità già parzialmente messe in luce dalle organizzazioni di settore.
Tra i principali punti di attenzione emergono la necessità di potenziare il sostegno economico durante il periodo di congedo, attualmente non retribuito, e di incrementare le ore di permesso retribuito, considerate ancora insufficienti rispetto alle reali esigenze dei lavoratori coinvolti. Ulteriori criticità riguardano l’assenza di misure che consentano lo svolgimento di attività lavorative alternative durante il congedo, la mancanza di obblighi informativi a carico del datore di lavoro sull’esaurimento del periodo di comporto e la richiesta di maggiori garanzie per i lavoratori autonomi.
Nonostante questi limiti, la riforma introduce un cambio di paradigma nella gestione del rapporto tra malattia e lavoro, ponendo al centro la dignità della persona e promuovendo strumenti che favoriscono la continuità occupazionale e la conciliazione tra salute e attività lavorativa. In tal modo, la legge contribuisce a una visione più inclusiva e solidale del mondo del lavoro, pur lasciando spazio a futuri interventi migliorativi per una tutela ancora più efficace dei lavoratori fragili.
Legge 18 luglio 2025, n. 106 – Riassumendo:
La Legge 18 luglio 2025, n. 106 introduce un pacchetto di misure a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Il provvedimento riconosce il diritto a un congedo straordinario non retribuito, della durata massima di 24 mesi, continuativi o frazionati, con conservazione del posto di lavoro e possibilità di riscatto contributivo. Il congedo può essere utilizzato solo dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata.
Una delle principali innovazioni è il diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile (smart working), per chi ha usufruito del congedo. Tale diritto, subordinato alla compatibilità con le mansioni svolte, favorisce un reinserimento graduale e una conciliazione tra salute e attività lavorativa.
Per i lavoratori autonomi con rapporti continuativi, è prevista la possibilità di sospendere l’attività fino a 300 giorni per anno solare, mantenendo il legame professionale con il committente.
L’art. 2 introduce 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche, estese anche ai lavoratori con figli minori affetti da patologie gravi. A tali permessi sono associati copertura figurativa contributiva e indennità economica, erogata dai datori di lavoro nel settore privato, con successivo recupero tramite conguaglio contributivo.
La legge prevede inoltre l’istituzione di premi di laurea dedicati a pazienti oncologici deceduti nonché lo stanziamento di risorse per l’adeguamento tecnologico dell’INPS, al fine di gestire le nuove misure.
Pur trattandosi di una riforma largamente condivisa (approvata all’unanimità dal Senato), alcune criticità sono già emerse: la mancata retribuzione del congedo, l’insufficienza dei permessi retribuiti, la carenza di tutele informative per i lavoratori, e la necessità di misure specifiche per i lavoratori autonomi.
Nel complesso, la Legge 106/2025 rappresenta, ad ogni modo, un passo in avanti importante verso una maggiore inclusione lavorativa dei soggetti fragili, ponendo le basi per una gestione più umana e flessibile del rapporto tra salute e lavoro.
Abstract – Legge 18 luglio 2025, n. 106
La Legge 106/2025 introduce nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche con invalidità ≥ 74%. Prevede un congedo straordinario non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto e possibilità di riscatto contributivo. Al termine, i beneficiari hanno diritto di precedenza nello smart working, per favorire il reinserimento graduale.
Per i lavoratori autonomi è ammessa la sospensione dell’attività fino a 300 giorni/anno senza perdita del rapporto con il committente. La legge riconosce inoltre 10 ore annue di permesso retribuito per cure mediche, estese anche ai genitori di minori affetti da patologie gravi.
Ulteriori disposizioni includono l’istituzione di un fondo per premi di laurea in memoria di pazienti oncologici e l’adeguamento tecnologico dell’INPS.
La legge rappresenta un passo avanti significativo nella tutela dei lavoratori fragili, pur evidenziando criticità legate all’assenza di retribuzione durante il congedo, alla limitatezza dei permessi e alla necessità di maggiori garanzie per autonomi e dipendenti.