- Studio Legale Maccarrone
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- Ottobre 20, 2025
La sentenza n. 432/2025 della Corte dei Conti affronta un tema delicato e importante nel diritto previdenziale, ovvero il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità a favore dell’orfano maggiorenne inabile, alla luce della normativa di riferimento (d.p.r. n. 1092/1973 e successive disposizioni) e della giurisprudenza consolidata.
Il caso specifico vede il giudice adito accogliere il ricorso proposto dall’unico erede di una signora, il fratello, riconoscendo che la stessa, figlia maggiorenne e inabile della defunta titolare di pensione INPS, aveva diritto alla reversibilità, nonostante il diniego amministrativo iniziale, fondato sul mancato riconoscimento sanitario in capo alla erede inabile al momento del venir meno della de cuius. L’analisi si è focalizzata sul duplice requisito essenziale per l’accesso alla prestazione: l’inabilità a proficuo lavoro (accertata da una consulenza medico-legale approfondita, dato che nel caso di specie non v’era riconoscimento d’invalidità civile al momento del decesso) e la vivenza a carico, dimostrata dalla documentazione che attestava la totale dipendenza economica della sig.ra Rossi dalla madre.
Particolarmente rilevante è il rigore con cui la Corte ha interpretato il requisito della vivenza a carico, richiedendo una prova puntuale del mantenimento continuativo e prevalente, seppur non obbligatoriamente esclusivo, da parte del genitore.
Preliminarmente a tali questioni di merito la Corte rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’INPS, in relazione alla presunta necessità di presentare un’istanza di prosecuzione del procedimento dopo il decesso della beneficiaria originaria della domanda. A tal proposito il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 2297/2025 e n. 34943/2024), secondo cui la domanda amministrativa originaria da luogo l’insorgenza del diritto con conseguente trasferimento dello stesso agli eredi qualora sopravvenga il decesso del richiedente. Tale principio tutela la continuità del diritto previdenziale e la sua trasmissibilità successoria.
Nonostante il pieno accoglimento delle domande proposte, il giudice sentenzia, infine, la compensazione integrale delle spese in ragione della complessità e della particolarità della controversia. Stante dunque l’esistenza del diritto alla reversibilità della pensione, tale desunta particolarità della controversia è ravvisabile laddove anche se il diritto poc’anzi detto era sussistente anche al momento dell’istanza fatta all’Inps, l’istituto non poteva accertarne i requisiti e dunque riconoscerne la sussistenza, perché non si era conclusa la fase amministrativa e pertanto per cause ad esso non imputabili.
In conclusione, la sentenza rappresenta un importante richiamo all’attenzione sulle garanzie di tutela previdenziale per soggetti vulnerabili e sulle corrette modalità di accertamento e liquidazione dei diritti previdenziali spettanti.
Commento tecnico-giuridico sulla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 17 settembre 2025
La pronuncia in esame concerne il diritto alla pensione di reversibilità spettante all’orfano maggiorenne inabile, ai sensi degli artt. 81 e ss. del d.p.r. n. 1092/1973, nonché delle norme integrative e interpretative della giurisprudenza consolidata in materia previdenziale.
1. Fattispecie
La Signora, titolare di pensione Inps di vecchiaia, veniva a mancare al momento in cui la figlia, maggiorenne e inabile, era a suo carico; la figlia, a distanza di circa un anno e tre mesi dal decesso, presentava domanda all’Inps di pensione di reversibilità, con erogazione dei ratei di pensione maturati. La domanda veniva archiviata dall’Istituto previdenziale. Il fratello, rimasto unico erede della maggiorenne inabile dopo il suo decesso, avvenuto a distanza di cinque giorni dalla presentazione dell’istanza all’Inps archiviata, presentava successivamente ricorso al giudice con il quale chiedeva l’accertamento del diritto della de cuius alla pensione di reversibilità della madre, non riconosciuta dall’Inps in via amministrativa, con l’erogazione dei ratei di pensione maturati dal primo del mese successivo al decesso della madre fino al decesso della sorella.
2. Questione preliminare: improcedibilità del ricorso
La Corte rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’INPS, relativa alla presunta necessità di presentare un’istanza di prosecuzione del procedimento dopo il decesso della beneficiaria originaria della domanda. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 2297/2025 e n. 34943/2024), secondo cui la domanda amministrativa originaria produce l’insorgenza del diritto e lo trasferisce automaticamente agli eredi in caso di decesso del richiedente, in assenza di esplicita disposizione normativa che imponga ulteriori adempimenti. Tale principio tutela la continuità del diritto previdenziale e la sua trasmissibilità successoria.
3. Requisiti per il riconoscimento della pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile
L’art. 82 d.p.r. n. 1092/1973 disciplina il diritto alla pensione di reversibilità per gli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro, con requisito essenziale della nullatenenza e della vivenza a carico del defunto titolare della pensione. La norma pone quindi un duplice presupposto:
Requisito sanitario: l’inabilità a proficuo lavoro, da valutarsi al momento del decesso del titolare della pensione;
Requisito economico: la nullatenenza e la vivenza a carico, che implicano il sostentamento continuativo e prevalente da parte del genitore.
In relazione al requisito sanitario, la Corte attribuisce decisivo rilievo alla consulenza medico-legale del Collegio Medico Legale (CML), che ha accertato la sussistenza di una invalidità assoluta e permanente della erede inabile, con specifica attenzione agli elementi psichiatrici che ne impedivano ogni capacità lavorativa e autonomia gestionale della vita quotidiana. Tale accertamento, fondato su analisi dettagliata della documentazione clinica e su criteri medico-legali rigorosi, risulta conforme agli standard interpretativi della giurisprudenza amministrativa e civile.
Sul requisito della vivenza a carico, la Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la semplice convivenza non è sufficiente a dimostrare il requisito (così come d’altro canto non è in alcun caso requisito richiesto); occorre invece la prova che il genitore defunto provvedesse in maniera continuativa e prevalente al mantenimento dell’orfano (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 3678/2013; n. 15440/2004). La Corte sottolinea la natura composita dell’onere probatorio, che deve dimostrare sia la non autosufficienza economica dell’orfano, sia l’effettivo apporto finanziario del genitore.
Nel caso specifico, dalla documentazione prodotta emerge chiaramente che l’erede inabile era fiscalmente a carico della madre, priva di redditi propri e incapace di svolgere attività lavorativa; la madre, a sua volta, ha sostenuto integralmente il suo mantenimento, comprovato da elementi probatori documentali. Tali fatti assolvono pienamente l’onere probatorio del ricorrente.
4. Effetti della decisione e determinazione del quantum
La Corte conferma il diritto del ricorrente, in qualità di erede unico, a percepire i ratei di pensione maturati dal primo giorno successivo al decesso della signora titolare di pensione Inps fino al decesso della figlia, con decorrenza retroattiva. Sul piano pratico, si sottolinea la necessità di un accurato ricalcolo da parte dell’INPS delle somme effettivamente spettanti, in considerazione dell’eventuale incidenza della pensione di reversibilità sulle altre prestazioni previdenziali riconosciute alla figlia inabile (pensione di invalidità civile con maggiorazione sociale). La compensazione delle somme indebitamente erogate, qualora si accerti il superamento dei limiti reddituali, deve essere operata prima dell’erogazione delle somme residue spettanti.
5. Considerazioni finali
La sentenza si pone in linea con la tutela dei soggetti più vulnerabili, confermando l’interpretazione rigorosa dei requisiti di legge per l’accesso alla pensione di reversibilità, e riaffermando il principio della trasmissibilità del diritto agli eredi senza oneri amministrativi aggiuntivi. Inoltre, offre indicazioni precise sull’onere della prova e sull’importanza di una consulenza medico-legale accurata per la verifica dei requisiti sanitari.
L’integrale compensazione delle spese processuali testimonia la complessità e la particolare natura della controversia, e rappresenta un ulteriore elemento di equità nella gestione del giudizio.
Riassumendo: Diritto alla pensione di reversibilità per orfano maggiorenne inabile
La Corte dei Conti, con pronuncia definitiva del 17 settembre 2025, ha confermato il diritto alla pensione di reversibilità spettante all’orfano maggiorenne inabile ai sensi degli artt. 81 e ss. del d.p.r. n. 1092/1973, stabilendo importanti principi di diritto in materia di continuità procedimentale, onere della prova e accertamento medico-legale.
Punti salienti della decisione:
Improcedibilità del ricorso: Rigettata l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’INPS per mancata presentazione di istanza di prosecuzione dopo il decesso del titolare originario della domanda. La Corte ha ribadito la consolidata interpretazione secondo cui la domanda amministrativa produce il diritto e questo si trasmette automaticamente agli eredi, in assenza di disposizioni legislative contrarie (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 2297/2025).
Requisiti per il riconoscimento della pensione: Ribadito il duplice requisito sanitario (inabilità a proficuo lavoro accertata al momento del decesso) ed economico (nullatenenza e vivenza a carico del defunto) ai sensi degli artt. 82 e ss. d.p.r. n. 1092/1973.
Accertamento medico-legale: Fondamentale la relazione del Collegio Medico Legale, che ha confermato la condizione di invalidità assoluta e permanente della beneficiaria, basata su documentazione clinica dettagliata.
Onere della prova della vivenza a carico: La Corte ha ribadito l’esigenza di prova della continuativa e prevalente contribuzione del genitore al mantenimento dell’orfano maggiorenne, confermando, con un’interpretazione particolarmente restrittiva, che la convivenza non è di per sé sufficiente (Cass. civ., sez. lavoro, n. 3678/2013). Nel caso specifico, è stata ritenuta documentata la nullatenenza e la vivenza a carico.
Effetti della decisione: Riconosciuto il diritto all’erede di percepire i ratei maturati fino al decesso dell’orfano, con obbligo per l’INPS di procedere a un ricalcolo della somma dovuta, tenendo conto dell’eventuale incidenza sulla pensione di invalidità civile.
Spese processuali: Integrale compensazione delle spese, riconoscendo la complessità della controversia.
La sentenza rappresenta un importante contributo all’interpretazione applicativa delle disposizioni in materia previdenziale, confermando la tutela dei diritti degli orfani maggiorenni inabili e la correttezza della procedura amministrativo-giudiziale in materia di reversibilità.