- Studio Legale Maccarrone
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- Marzo 23, 2026
1. Premessa e contesto normativo
La Legge 7 dicembre 2023, n. 193 introduce nel sistema giuridico italiano una disciplina organica sul diritto all’oblio oncologico, ponendosi in linea con gli orientamenti europei e con l’elaborazione sovranazionale in materia di non discriminazione e tutela della vita privata (artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali UE e art. 8 CEDU).
Il legislatore interviene in attuazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., valorizzando la dimensione personalistica e l’uguaglianza sostanziale, nonché il diritto alla salute inteso come bene complessivo della persona. La nuova disciplina risponde alla crescente esigenza di evitare che una passata patologia oncologica – pur completamente superata – possa determinare pregiudizi economici, sociali o professionali, con un impatto discriminatorio contrario ai principi costituzionali.
2. L’art. 1: definizione e finalità del diritto all’oblio oncologico
L’art. 1 definisce il perimetro applicativo del diritto all’oblio oncologico:
si tratta del diritto della persona guarita da patologia oncologica a non dover fornire, né essere sottoposta a indagini relative al proprio pregresso stato oncologico, in tutti i casi contemplati dalla legge.
Si introduce una definizione normativa espressa, rilevante sia per l’interpretazione della legge sia per l’applicazione coordinata con la normativa privacy (Reg. UE 2016/679 – GDPR). La previsione si pone quale norma speciale di protezione, che integra e, in determinate situazioni, prevale sul regime generale del trattamento dei dati sanitari.
La ratio legis è chiaramente orientata a prevenire le disparità di trattamento nella vita economica e sociale, a garantire parità di accesso a servizi e opportunità, nonché ad assicurare una piena reintegrazione della persona guarita nel tessuto sociale e professionale.
3. Art. 2 – Obblighi e divieti nel settore bancario, finanziario e assicurativo
3.1. Divieto di richiedere informazioni oncologiche oltre i termini stabiliti
L’art. 2 introduce un divieto generale, vincolante per banche, assicurazioni, intermediari e anche per contratti tra privati, di acquisire informazioni relative a pregresse patologie oncologiche se il trattamento attivo si è concluso da oltre 10 anni (5 anni per patologie insorte prima dei 21 anni).
Il divieto è assoluto e riguarda:
la richiesta diretta al contraente,
l’acquisizione da fonti indirette,
l’utilizzo delle informazioni comunque detenute.
3.2. Obblighi informativi
Gli operatori finanziari devono informare espressamente la controparte del diritto all’oblio oncologico, con menzione specifica nei moduli e formulari.
Si introduce, quindi, un obbligo di trasparenza “rinforzata”, volto a rendere effettiva l’applicazione del divieto.
3.3. Divieto di condizioni contrattuali discriminatorie
Il comma 3 stabilisce che non possono essere imposti al contraente limiti, costi o oneri aggiuntivi fondati sul pregresso stato oncologico.
3.4. Divieto di visite mediche strumentali
Il divieto da parte delle banche, istituti di credito, imprese di assicurazione, intermediari finanziari e assicurativi di richiedere check-up e accertamenti sanitari (comma 4) impedisce pratiche elusorie e ribadisce la tutela della sfera privata del soggetto.
3.5. Effetti delle informazioni già fornite e obbligo di cancellazione
Il contraente può far valere il diritto all’oblio anche per informazioni già comunicate in passato. È sufficiente l’invio della certificazione prevista dall’art. 5. Gli operatori sono obbligati alla cancellazione entro 30 giorni, con effetti rilevanti anche ai fini del trattamento dei dati personali.
3.6. La nullità parziale di protezione
Nei contratti che concernono operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame, il comma 6 configura una nullità di protezione, la quale si configura laddove si violino le disposizioni di cui ai commi 1 e 5. Tale nullità, operante solo a vantaggio del contraente e rilevabile d’ufficio, colpisce unicamente le clausole difformi, lasciando intatto il contratto.
La norma richiama i principi tipici delle nullità di tutela del consumatore, segnando l’intento del legislatore di riequilibrare il rapporto contrattuale.
4. Art. 3 – Effetti nel procedimento adottivo
La legge incide anche sulla L. n. 184/1983, eliminando dalle indagini sanitarie per l’adozione informazioni relative a patologie oncologiche remote oltre 10 anni (o 5 anni per patologie insorte prima dei 21 anni).
Si tratta di una modifica di grande rilievo sistemico, poiché:
evita il perpetuarsi di stigmatizzazioni infondate,
uniforma il procedimento adottivo ai criteri di non discriminazione,
riconosce che la valutazione di idoneità genitoriale non può fondarsi su condizioni sanitarie non più attuali.
5. Art. 4 – Accesso al lavoro, ai concorsi e alle procedure selettive
L’art. 4 estende il divieto a concorsi pubblici, selezioni private e valutazioni psico-fisiche.
È vietato richiedere informazioni oncologiche oltre i termini già indicati.
La norma è particolarmente significativa in quanto: tutela l’accesso al pubblico impiego, previene discriminazioni in sede di assunzione e carriera e rafforza il principio di eguaglianza sostanziale nel mercato del lavoro.
Il comma 2 prevede inoltre la possibilità di politiche attive dedicate, con forte rilevanza sociale e costituzionale.
6. Art. 5 – Disposizioni transitorie e ruolo del Ministero della Salute e del Garante Privacy
La legge demanda a decreti ministeriali:
le modalità della certificazione necessaria all’esercizio del diritto all’oblio;
l’elenco delle patologie per le quali si applicano termini inferiori;
l’adozione di modelli e linee guida per i settori bancario, assicurativo, lavorativo.
Nel frattempo, i principi della legge sono immediatamente applicabili, con la conseguenza che contratti e procedimenti contrari risultano parzialmente nulli.
Particolarmente rilevante è il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali, che vigila sull’attuazione della normativa, confermando l’intreccio tra diritto all’oblio oncologico e protezione dei dati sanitari.
7. Considerazioni conclusive
La Legge n. 193/2023 rappresenta uno dei più avanzati interventi europei in materia di tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche.
L’impianto normativo realizza un equilibrio tra:
principi costituzionali di dignità, eguaglianza e salute;
esigenze di certezza giuridica negli scambi economici;
tutela della riservatezza quale diritto fondamentale.
La disciplina afferma un principio chiaro: la guarigione deve cancellare anche gli ostacoli giuridici e sociali che una malattia oncologica può lasciare, impedendo discriminazioni che non trovano alcuna giustificazione scientifica, sociale o costituzionale.