- Studio Legale Maccarrone
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- Maggio 18, 2026
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE COSA CAMBIA DAL 2026
Il panorama delle agevolazioni edilizie e fiscali, previste dall’ordinamento italiano, ha subito significative modifiche, che interessano tanto i contribuenti privati quanto i professionisti del settore. Il cosiddetto bonus barriere architettoniche, disciplinato dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha conosciuto nel corso degli ultimi anni una serie di interventi normativi, che ne hanno progressivamente ridefinito l’ambito applicativo, i requisiti soggettivi e oggettivi, nonché le modalità di fruizione del beneficio.
A partire dal 1° gennaio 2026, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio (L. 199/2025) e dai successivi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate impongono una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti, al fine di evitare errori nella pianificazione fiscale e nella predisposizione della documentazione necessaria.
Il presente contributo si propone di offrire una guida sistematica alle principali novità, con particolare attenzione alle interazioni con le residue agevolazioni in materia edilizia, ancora operative nel 2026.
BONUS RISTRUTTURAZIONI 2026: detrazione 50% o 36%:
Il Bonus Ristrutturazioni è una delle principali agevolazioni fiscali, disponibili anche nel 2026, previsto per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire la mobilità, interna ed esterna, delle persone con disabilità, mediante l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Si tratta di una detrazione IRPEF, pari al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026, da calcolare su un importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare. La percentuale è incrementata al 50%, in caso di interventi su unità immobiliari destinate ad abitazione principale.
Per le spese sostenute nell’anno 2027, la percentuale della detrazione è pari al 30%, da calcolare sull’importo massimo di 96.000,00 euro, ed elevata al 36%, ove si tratti di abitazione principale.
La detrazione in esame permette di recuperare una percentuale della spesa, attraverso la riduzione dell’IRPEF dovuta dal contribuente, ripartita in dieci quote annuali, di pari importo, e si applica agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, tra cui: acquisto ed installazione di montascale a poltroncina, servoscala, piattaforme elevatrici, ascensori e sistemi di sollevamento per persone.
Possono accedere al Bonus Ristrutturazioni tutti i contribuenti, anche in assenza di disabilità certificata o riconoscimento di invalidità, presentando tutta la documentazione obbligatoria, in fase di dichiarazione dei redditi, tra cui: fattura, bonifico parlante e asseverazione tecnica conforme al D.M. 236/89.
Tale agevolazione è cumulabile con l’IVA agevolata al 4% e con i contributi a fondo perduto, di cui alla Legge 13/89. Non è, invece, cumulabile con la detrazione al 19% per la stessa spesa, potendosi applicare solo sull’eventuale parte di spesa che eccede quanto già agevolato con quest’ultima.
Questa combinazione consente di ridurre in modo significativo il costo finale dell’intervento.
È opportuno ricordare che il Bonus Barriere Architettoniche al 75% non è stato prorogato dalla nuova Legge di Bilancio; pertanto, resta applicabile alle sole spese sostenute sino al 31 dicembre 2025.
DETRAZIONE 19% per spese sanitarie:
La spesa sostenuta per l’acquisto di montascale, servoscala o mini ascensore può beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, in quanto rientra tra le spese sanitarie per mezzi necessari alla deambulazione, locomozione e sollevamento di persone con disabilità, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c del TUIR. La caratteristica peculiare è che, per l’acquisto di tali ausili, non opera la franchigia di € 129,11, prevista per le altre spese sanitarie.
Questa agevolazione è pensata specificamente per supportare le persone con disabilità grave, consentendo un rapido recupero della spesa, ed è riservata esclusivamente ai soggetti in possesso della documentazione attestante la grave disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104/92.
I beneficiari della detrazione sono, dunque, le persone con disabilità grave riconosciuta (ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. n. 104/92) o i familiari che sostengono la spesa, nel caso in cui la persona disabile sia fiscalmente a loro carico. A tale riguardo, si precisa che sono considerati familiari a carico i membri della famiglia che, nel 2026, non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Possono essere considerati a carico: il coniuge non legalmente separato, i figli, inclusi adottivi e affidati, e, a determinate condizioni, altri familiari conviventi.
Il limite di spesa detraibile è pari a € 6.197,48 annui ed il costo sostenuto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo all’acquisto. Ai fini della richiesta, è necessario conservare la fattura, intestata alla persona con disabilità o al familiare che sostiene la spesa, ed eseguire il pagamento con un metodo tracciabile.
Tale agevolazione non è cumulabile con la detrazione al 50% o al 36% sulla stessa spesa e la scelta tra le due merita di essere ponderata, tenendo a mente che la detrazione al 19% consente di recuperare prima il costo sostenuto, mentre la detrazione al 50% è opportuna quando si tratta di importi elevati, pur essendo dilazionata in 10 anni.
La detrazione al 19% è, invece, cumulabile con l’IVA agevolata al 4% o con i contributi a fondo perduto della Legge 13/89.
IVA AGEVOLATA AL 4%
L’acquisto e l’installazione di montascale, servoscala e piattaforme elevatrici destinati a persone con disabilità possono beneficiare dell’IVA agevolata al 4%, in luogo dell’aliquota ordinaria.
Tale agevolazione consente una riduzione immediata del costo, applicata direttamente in fattura, senza attendere il recupero della spesa sostenuta, tramite dichiarazione dei redditi, e si applica a fornitura di montascale a poltroncina, servoscala, piattaforme elevatrici, spese di installazione e montaggio, eventuali componenti strettamente funzionali all’ausilio.
Gli ausili devono rientrare nella categoria dei mezzi necessari alla deambulazione, locomozione e sollevamento delle persone con disabilità e devono essere finalizzati al superamento di una specifica limitazione motoria.
Possono usufruire dell’IVA agevolata le persone con disabilità riconosciuta e i familiari che acquistano l’ausilio per una persona disabile fiscalmente a carico, consegnando al venditore la documentazione sanitaria attestante la disabilità e una dichiarazione sostitutiva che evidenzi il collegamento funzionale tra la specifica patologia e l’ausilio da acquistare.
L’IVA agevolata al 4% è cumulabile con Bonus Ristrutturazioni al 50% e al 36%, con la detrazione al 19% per spese sanitarie e con i contributi a fondo perduto della Legge 13/89.
Questo la rende una delle agevolazioni più vantaggiose e sempre consigliate, quando spettante.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – Legge 13/89
La Legge 13/89 prevede l’erogazione di contributi economici a fondo perduto per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, sia con riguardo agli interventi da eseguire nelle parti condominiali, che per quelli da eseguire all’interno degli appartamenti.
Si tratta di un sostegno economico diretto, concesso dai singoli Comuni, sulla base dei fondi disponibili, che non deve essere restituito.
I contributi della Legge 13/89 possono essere richiesti per l’installazione di montascale, servoscala, piattaforme elevatrici o altri interventi volti a migliorare l’accessibilità dell’abitazione ed i beneficiari dei contributi (art. 9) sono identificati in portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, persone con difficoltà di deambulazione e mobilità, persone non vedenti, coloro che hanno a carico i soggetti sopra citati ed i condomini dove risiedono le categorie di beneficiari indicate.
L’entità del contributo è pari al 100%, se la spesa sostenuta non supera gli € 2.582,28; per le spese comprese tra € 2.582,28 e € 12.911,42 il contributo è pari ad una quota fissa di 2.582,28 € oltre al 25% della parte eccedente la predetta somma; per le spese superiori ad € 12.911,42 è previsto un ulteriore contributo del 5%, da calcolarsi sull’eccedenza, per un importo complessivo massimo di € 7.101,28.
È importante evidenziare che tali contributi sono cumulabili con altri contributi o detrazioni, purché l’importo complessivo non superi la spesa effettivamente sostenuta.
La legge stabilisce una procedura dettagliata per la richiesta e l’assegnazione dei contributi. Possono presentare domanda, infatti, solo persone con disabilità o difficoltà motorie permanenti, residenti nell’immobile oggetto dell’intervento o chi le ha fiscalmente a carico e i condomini dove tali persone risiedono. Generalmente, la priorità viene riconosciuta alle situazioni di maggiore gravità.
L’istanza deve essere presentata all’ufficio tecnico del Comune dove è situato l’immobile, entro il 1° marzo di ogni anno. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Sindaco, valutate quelle ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune, lo comunica alla Regione e forma l’elenco delle istanze ammesse, da rendere pubblico. Il fabbisogno complessivo viene stabilito dalla Regione, che trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo e, all’esito, ripartisce ai Comuni le somme assegnate. Entro 30 giorni dalla comunicazione della disponibilità, i sindaci assegnano le somme agli interessati, finalizzate a rimborsare le sole spese effettivamente sostenute, qualora queste siano inferiori al preventivo presentato in fase di domanda di accesso al Fondo. Se le spese risultano superiori, il contributo verrà calcolato sul preventivo presentato.
Nell’ipotesi in cui i fondi assegnati al Comune non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo, il criterio di ripartizione tiene in considerazione, in primo luogo, le istanze presentate dagli interessati riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione e, in secondo luogo, il criterio temporale di presentazione delle domande.
L’erogazione del contributo è subordinata all’esecuzione dell’opera e alla produzione delle fatture quietanzate. Il richiedente ha, dunque, l’onere di comunicare al Sindaco l’avvenuta conclusione dei lavori e di trasmettere le relative fatture.
Se i fondi disponibili non sono sufficienti a coprire tutte le richieste, le domande non soddisfatte nell’anno restano automaticamente valide per gli anni successivi.
TABELLA RIASSUNTIVA
Bonus barriere architettoniche, detrazione IRPEF (prima casa):
Aliquote | Massimali | Anno |
50% | 96.000 € | 2026 |
36% | 96.000 € | 2027 |
30% | 48.000 € | 2028 |
Bonus barriere architettoniche, detrazione IRPEF (seconda casa):
Aliquote | Massimali | Anno |
36 % | 96.000 € | 2026 |
30 % | 96.000 € | 2027 |
30 % | 48.000 € | 2028 |
Bonus spesa sanitaria, detrazione IRPEF:
Aliquota | Reddito annuo |
19 % | 2.840,51 € |
Contributi a fondo perduto L. n. 13/1989:
Tabella cumulo agevolazioni:
Bonus barriere architettoniche | Bonus spesa sanitaria | Contributi a fondo perduto L. n. 13/1989 | |
Non cumulabile con altre detrazioni IRPEF (es. Bonus spesa sanitaria) | Non cumulabile con altre detrazioni IRPEF (es. Bonus barriere architettoniche) | Cumulabile con Bonus barriere architettoniche | Cumulabile con Bonus barriere architettoniche |
Cumulabile con IVA agevolata al 4% | Cumulabile con IVA agevolata 4% | Cumulabile con Bonus spesa sanitaria | Cumulabile con Bonus spesa sanitaria |
Cumulabile con i contributi a fondo perduto L. n. 13/1989 | Cumulabile con contributi a fondo perduto L. n. 13/1989 | Cumulabile con IVA agevolata al 4% | Cumulabile con IVA agevolata al 4% |
ESEMPIO PRATICO
Cumulabilità ottimale delle agevolazioni per una spesa che non supera 12.911,42 € nel 2026 (prima casa).
Contributi a fondo perduto (max 7.101,28 €) + IVA agevolata al 4% + aliquota al 50% per bonus ristrutturazioni = detrazione massima applicabile purché non superi la spesa effettivamente sostenuta.
(Es. a fronte di una spesa di 12.911,42 € con un importo imponibile di 516,46 € per l’IVA al 4% si possono detrarre 2.582,28€ + 1936.71 € per contributi a fondo perduto + 6.713,94 € per l’aliquota IRPEF al 50%)
Totale spesa: 12.911,42 € + 516,46 € = 13.427,88 €
Totale detrazioni: 2.582,28 € + 1.936.71 € + 6.713,94 € = 11.232.93 €
Totale stimato al termine delle valutazioni: 13.427,88 € – 11.232,93 € = 2.194,95 €